(massima n. 1)
L'errore di diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5 c.p. č configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscuritā della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che non č scusabile l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente del commercio, non presenta in sé particolari difficoltā.