(massima n. 1)
Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per <> ai sensi dell'art. 47 c.p. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'art. 76 D.L.vo n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed č espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.L.vo, non costituisca legge extrapenale).