(massima n. 1)
In tema di enfiteusi, l'uso che impedisce la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 970 c.c. ricorre non solo se il fondo sia coltivato dall'enfiteuta, direttamente o tramite suoi dipendenti, ma anche in ipotesi di utilizzazione ad opera di terzi purché insediati nel fondo dall'enfiteuta o comunque da lui autorizzati alla coltivazione, mentre si ha non uso solo se via sia stato un abbandono totale del fondo o una radicale dismissione del suo godimento, da ravvisarsi anche quando il terzo che coltivi il fondo sia un occupante abusivo ed abbia agito senza o contro la volontą dell'utilista, il quale sia rimasto inerte di fronte all'illegittima occupazione.