(massima n. 1)
La mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito e, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.