(massima n. 1)
La richiesta di giudizio secondo equità, ex art. 114 c.p.c., risolvendosi in un atto di disposizione del diritto controverso, non può essere formulata da difensore privo di mandato speciale; il difetto di tale mandato, tuttavia, può essere fatto valere soltanto col tempestivo ricorso per cassazione e non rende appellabile la sentenza ugualmente pronunciata secondo equità.