(massima n. 1)
Allorquando si sia verificato un cumulo di domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone o, comunque, consente l'accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause cumulate, essendo inconcepibile che l'accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi, in ragione del diverso valore di ciascuna delle domande, per una domanda in via equitativa e per altra secondo diritto, si deve ritenere, per evidenti esigenze di coerenza logico-giuridica, che, quale effetto della connessione fra le cause (la quale ne consente la decisione nello stesso giudizio), che la decisione su tutta la controversia debba avvenire secondo diritto e che, dunque (nel regime anteriore al d.lg.s. n. 40 del 2006), la decisione del giudice di pace sia appellabile e non ricorribile per cassazione. Siffatte esigenze si palesano, in particolare, non solo sotto il profilo che nel nostro ordinamento la decisione secondo diritto è l'eccezione e quella secondo equità la regola, ma anche perché tale eccezionalità vale anche davanti al giudice di pace.(Principio affermato dalla S.C. in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa, il convenuto aveva ottenuto di chiamare in causa un terzo come preteso responsabile questo si era costituito ed aveva svolto domanda di risarcimento danni per denigrazione nel limite della competenza del giudice di pace).