(massima n. 1)
Nel caso in cui dinanzi al giudice di pace, in una controversia soggetta a regola di decisione secondo equità, venga proposta una domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto e connessa alla domanda principale, il fatto che la riconvenzionale sia inammissibile (come nella specie, in quanto riconvenzionale proposta dall'opposto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ), così come una domanda inammissibile è pur sempre rilevante ai fini della determinazione della competenza, non esclude che, in ragione della connessione, la regola di decisione dell'intera controversia debba identificarsi in quella secondo diritto, con ogni conseguenza in punto di mezzo di impugnazione esperibile.