(massima n. 1)
Nelle cause in materia civile in cui č parte la pubblica amministrazione il giudice di pace incontra i limiti posti al giudice ordinario dall'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo (R.D. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E); tra questi non č compreso quello che la decisione sia assunta secondo diritto e non anche secondo equitą, nei casi consentiti dalla legge processuale.