(massima n. 1)
Le sentenze del giudice di pace, in ipotesi di pronuncia secondo equità, ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c., devono essere succintamente motivate, in ossequio al principio degli articoli 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 118, secondo comma, seconda parte, disp. att. dello stesso codice, oltre che del generale principio dell'articolo 111 della Costituzione. La mancanza di tale requisito essenziale, che deve ritenersi configurabile non solo nei casi di sentenza del tutto mancante di motivazione ma anche in quelli di motivazione apparente — perchè priva della indicazione degli elementi che giustificano il convincimento del giudice e ne rendono possibile il controllo di legittimità — può essere dedotto sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione delle suddette disposizioni degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. dello stesso codice. (Nella fattispecie, relativa all'azione di danni nei confronti dell'appaltatore e del comune, per essere l'attrice caduta nella buca aperta nella strada per la sostituzione di tubi fognari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che si era limitata ad affermare che non erano stati apposti segnali di pericolo, senza indicare quali prove avessero sostenuto tale convincimento e chiarire le ragioni per cui erano state ritenute prevalenti le eventuali prove della situazione dei luoghi così sommariamente accertata rispetto a quelle contrarie indicate e prodotte dalla parte).