(massima n. 1)
Nel giudizio secondo equitą il giudice non ha l'obbligo di individuare preventivamente la norma giuridica astrattamente applicabile nč di applicarla in concreto, mentre ha l'obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa.