(massima n. 1)
La regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. - quale dettata per le controversie di valore non eccedente millecento euro e per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.civ., cioè mediante moduli o formulari - trova applicazione, in via analogica, anche ai rapporti fra associati ed associazione non riconosciuta, qualora l'adesione a quest'ultima sia avvenuta mediante un modulo da essa predisposto per disciplinare ogni adesione, poiché la predetta modalità di decisione obbedisce, nelle intenzioni del legislatore processuale, alla necessità che dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto, indipendentemente dalla qualificazione sostanziale dell'adesione dell'associato e dello stesso accordo associativo, nonché delle corrispondenti tutele.