(massima n. 1)
In difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito all'istanza del locatore contenuta nell'atto di intimazione di sfratto per morositą, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l'art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia «separato decreto di ingiunzione» immediatamente esecutivo, contro il quale puņ essere proposta «opposizione a norma del capo precedente», rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie.