(massima n. 1)
Il provvedimento di cui all'art. 684 c.p.c., — costituendo essenzialmente una conversione e non una revoca vera e propria del sequestro e non implicando il riconoscimento della legittimità di quest'ultimo, ma rappresentando soltanto una misura provvisoria diretta a consentire al debitore di ottenere la disponibilità delle cose sequestrate — lascia permanere la necessità dell'indagine sull'esistenza dei requisiti richiesti per il sequestro, e ciò anche al fine di determinare le conseguenze che possono derivare dall'illegittimità del sequestro. Nell'ipotesi che il debitore si avvalga della facoltà prevista dall'art. 684 c.p.c. e, prestando idonea cauzione, ottenga la revoca del sequestro, non cessa il suo interesse a far dichiarare illegittimo il sequestro e ad ottenere una pronuncia sulla convalida. La revoca del sequestro, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., libera dal vincolo le cose sequestrate, ma un vincolo di eguale misura e con identica funzione si trasferisce sulla somma depositata come cauzione.