(massima n. 1)
La norma dell'art. 684 c.p.c., nel prevedere la revoca del sequestro in conseguenza della prestazione di idonea cauzione e nel commisurare quest'ultima all'ammontare del credito e delle spese (anche se in ragione delle cose sequestrate), realizza pur sempre — mediante il trasferimento del vincolo dai beni assertivi alla cauzione — la funzione primaria di garantire l'adempimento del credito azionato.