(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 691 c.p.c., dispone, nei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, l'immediata riduzione in pristino a spese della parte che ha contravvenuto all'ordine di sospensione impostole, della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione dell'ordine, ha natura di provvedimento di esecuzione e non di cognizione, in quanto diretta ad attuare, nella forma particolare dell'esecuzione cautelare, le misure adottate a norma degli artt. 689 e 690, mediante l'eliminazione delle conseguenze della loro inosservanza. Le modalitą della reintegrazione forzata possono essere determinate nella predetta ordinanza, dallo stesso giudice del procedimento cautelare, anziché dal pretore, in sede di esecuzione, a termini dell'art. 612 c.p.c.