(massima n. 2)
L'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 691 c.p.c., dispone, nei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, l'immediata riduzione in pristino, a spese della parte che ha contravvenuto all'ordine di sospensione impostole, della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione dell'ordine, non deve necessariamente essere attuata coattivamente nelle forme della esecuzione forzata degli obblighi di fare, di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c. Le modalità della reintegrazione forzata possono essere determinate nella predetta ordinanza, dallo stesso giudice del procedimento cautelare, anziché dal pretore, in sede di esecuzione, a termini dell'art. 612 c.p.c.