(massima n. 1)
In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove č semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345, secondo comma, c.p.c. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d'appello e non al tribunale in sede collegiale.