(massima n. 1)
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, non č configurabile un generale potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori, essendo al giudice consentito di derogare alle regole generali sull'onere della prova solo nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalitā di ordine pubblicistico, che ricorrono nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ai sensi dell'art. 155, settimo comma, c.c., ma non anche nell'ipotesi in cui si intenda dare dimostrazione della esistenza di comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.