(massima n. 1)
La clausola, con la quale il testatore preveda la «caducazione» delle proprie disposizioni in caso d'impugnazione del testamento da parte dell'erede, non vale a privare quest'ultimo del diritto di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di riserva, essendo essa fissata direttamente dalla legge quale limite alla volontą del testatore medesimo, né puņ impedirgli di chiedere l'accertamento della simulazione della vendita di determinati beni, al fine della loro inclusione nel patrimonio relitto e della loro successiva divisione.