(massima n. 1)
Il giudizio di divisione ereditaria, pur potendo presentare una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario, e deve quindi, considerarsi un processo unico avente per oggetto l'accertamento sul diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni. Pertanto, finché tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le eventuali sentenze che concludono le singole fasi hanno solo carattere strumentale, e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso. Ciò, tuttavia, non esclude che, in presenza di riserva di gravame avverso la sentenza che ha chiuso davanti al giudice di primo grado la prima fase, quella di accertamento del diritto alla divisione senza che sia sospeso il giudizio di secondo grado sulla seconda fase, quella di determinazione ed attribuzione delle quote, il giudice possa dichiarare esecutivo il progetto di divisione non contestato. Ed infatti, la riserva di gravame (che peraltro, può non essere coltivata) incide sul diritto alla divisione e non sulla concreta determinazione ed attribuzione delle quote, sicché, ove su quest'ultima non siano sorte contestazioni, il progetto va dichiarato esecutivo con ordinanza, che non può essere impugnata per cassazione.