(massima n. 1)
Con riferimento alle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati, il riconoscimento dell'efficacia č subordinata alla mancanza di incompatibilitā con l'ordine pubblico interno, che č assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre č solo assoluta per le sentenza ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si č imposto con Protocollo addizionale del 18/2/1984 modificativo del concordato - per queste la delibazione č possibile in caso di incompatibilitā relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale.