(massima n. 1)
La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze di nullitā del matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico č subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 c.p.c. condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra i quali - al n. 4 di detto articolo - il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui č stata pronunciata; tale requisito sussiste quando, come nella specie, il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal Tribunale ecclesiastico regionale, confermata con decreto di ratifica dal Tribunale ecclesiastico d'appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformitā alle leggi canoniche, per le quali, per sentenza passata in giudicato, si deve intendere quella divenuta esecutiva per essere stata munita del citato decreto di esecutivitā; in quell'ordinamento, infatti, pur valendo il principio che le sentenze affermative di nullitā matrimoniale hanno natura dichiarativa e non passano mai in giudicato, in quanto impugnabili con nuova richiesta di esame, quest'ultima, quand'anche proposta, non ne sospende l'esecutivitā, con l'effetto che la doppia conformitā implica, con i relativi decreti esecutori, che gli effetti da essa derivanti debbano trovare esecuzione, e tra essi in particolare la possibilitā di contrarre nuove nozze. (Principio affermato dalla S.C. che ha ritenuto irrilevante, ai fini di contestare il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitā del matrimonio, il fatto che il Supremo Tribunale, apponendovi l'esecutivitā, abbia invitato la parte a far valere eventuali nullitā ancora rivolgendosi al giudice ecclesiastico con una "nova causae propositio").