(massima n. 1)
Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto assoggettabile ad arbitrato l'impugnazione della deliberazione assembleare, censurata dall'associato per la convocazione tardiva, l'omessa considerazione di una richiesta di rinvio, l'erroneo calcolo delle maggioranze, l'esclusione dello scopo di lucro del sodalizio, la limitazione dell'attivitą del medesimo entro la regione e la previsione dell'approvazione di un bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno).