(massima n. 1)
Il provvedimento di nomina degli arbitri, emesso dal presidente del tribunale nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 810 c.p.c., pur implicando, quale presupposto logico, il riconoscimento della legittimità dell'accesso all'arbitrato o, quanto meno, il deferimento agli arbitri dell'esame e della soluzione delle questioni al riguardo prospettabili, è carente di carattere decisorio, non pregiudica in alcun modo le successive eventuali valutazioni e determinazioni degli arbitri e si rivela, pertanto, inidoneo a produrre una lesione dell'interesse della parte che esiga rimedio mediante qualsiasi mezzo di gravame. Pertanto, tale provvedimento non è impugnabile né con il ricorso straordinario per cassazione, né con il regolamento di competenza.