(massima n. 1)
La nullità del procedimento di nomina degli arbitri (nella specie per aver proceduto il presidente del tribunale alla nomina di un arbitro senza che il soggetto cui spettava fosse stato invitato formalmente dalla controparte a nominare il proprio arbitro) opera sul piano processuale e la domanda arbitrale, anche se nulla, può valere come atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219, primo comma c.c., qualora, per il suo contenuto e per il risultato cui è rivolta, possa essere considerata come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore.