(massima n. 1)
In tema di procedimento arbitrale, la nomina dell'arbitro (atto di indiscutibile natura negoziale), compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri (ovvero dal rappresentante che i limiti di quei poteri abbia ecceduto), č suscettibile di ratifica ex tunc, ai sensi dell'art. 1399 c.c., da parte dell'interessato titolare del rapporto controverso, a meno che il soggetto non legittimato non abbia attivato il giudizio arbitrale (nominando l'arbitro fiduciario) nel proprio esclusivo interesse, prospettando, cioč, una pretesa in radicale contrapposizione (o addirittura in rapporto di totale esclusione) rispetto a quella di cui risulta portatore il soggetto legittimato alla ratifica (da ritenersi, per l'effetto, del tutto inefficace, difettandone il necessario connotato di dichiarazione negoziale sanante un atto di chi, non avendone facoltā, lo compia purtuttavia nell'interesse del soggetto legittimato).