(massima n. 1)
Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 810, primo comma, c.p.c. per la nomina del proprio arbitro ad opera della parte che ha ricevuto il relativo invito, non ha carattere perentorio (non essendo ciò previsto esplicitamente dalla legge, né essendo ricavabile dalla funzione del termine stesso), sicché la medesima parte può provvedere alla nomina anche successivamente alla scadenza di tale termine, sino a quando non sia intervenuta la nomina ad opera del presidente del tribunale su richiesta della controparte, ai sensi del secondo comma del richiamato art. 810 c.p.c.; dal che consegue la irregolare costituzione del collegio arbitrale (e con essa la nullità del lodo pronunciato) composto da arbitro nominato in via sostitutiva dal presidente del tribunale pur in presenza di precedente — ancorché tardiva — nomina notificata dalla parte interessata alla controparte, la quale ha l'onere di informare della nomina sopraggiunta il presidente del tribunale da essa adito, e salva la responsabilità della parte tardivamente adempiente al dovere di nominare il proprio arbitro per gli eventuali danni.