(massima n. 1)
In tema di arbitrato, il meccanismo di nomina suppletiva da parte del Presidente del Tribunale, previsto nell'art. 810 c.p.c., sia nella formulazione antevigente che in quella in vigore dal 2 marzo 2006, si applica anche quando la convenzione arbitrale preveda la costituzione di un collegio formato da tre arbitri e le parti non raggiungano accordo sulla nomina del terzo arbitro dopo aver provveduto alla designazione unilaterale degli altri due. Ne consegue la legittimitą della designazione giudiziale disposta su richiesta di una delle parti quando si determini tale evenienza.