(massima n. 1)
In tema di arbitrato ai sensi degli artt. 810 e 811 c.p.c., è pienamente legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che proceda alla designazione dell'arbitro, non nominato tempestivamente da una delle parti, al di fuori delle categorie professionali previste nella clausola compromissoria, poiché questa non può estendere i suoi effetti sui poteri di nomina di cui la legge investe, nell'inerzia delle parti, l'autorità giudiziaria, il cui intervento non è dunque soggetto ai limiti fissati dall'autonomia privata, vincolante solo per gli autori degli atti che ne costituiscono esercizio a norma dell'art. 1372 c.c., ma si attua con la discrezionalità tipica del magistrato, che opera secondo legge nell'esercizio dei suoi poteri e senza vincoli di mandato.