(massima n. 1)
Nel procedimento arbitrale, la ricusazione dell'arbitro deve essere proposta mediante ricorso al Presidente del tribunale, cosė come prescrive l'art. 815, secondo comma, c.p.c.; č pertanto assolutamente inidonea ad integrare tale atto di impulso processuale, e a dar vita agli effetti che alla proposizione dello stesso si ricollegano, l'istanza di ricusazione indirizzata con telegramma al Presidente del collegio arbitrale, stante la radicale irritualitā dello strumento formale utilizzato e l'improprietā nell'individuazione del destinatario.