(massima n. 1)
In tema di ricusazione dell'arbitro, la formula contenuta nell'art. 51, numero 1, c.p.c., che (nel regime anteriore alla modifica dell'art. 815 c.p.c. operata dall'art. 21 del d.l.vo n. 40 del 2006) prevede tra le cause di astensione obbligatoria la situazione di "interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto", postula un legame attuale dell'arbitro, nella pił varia configurazione giuridica, con una parte del processo per una coincidenza di interessi ad una determinata soluzione della causa e/o per un rapporto di consulenza ed assistenza con la stessa. (Nella fattispecie la Corte ne ha escluso la sussistenza in una fattispecie nella quale un arbitro aveva ricoperto in passato la carica di vicepresidente e componente del consiglio di amministrazione della societą).