(massima n. 1)
La disciplina del terzo comma dell'art. 557 c.c., secondo cui i donatari non possono chiedere la riduzione né approfittarne, riguarda solo i donatari ed i legatari non legittimari; pertanto, l'azione di riduzione č esperibile anche dal donatario legittimario, il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 564 c.c., č obbligato (salva espressa dispensa) ad imputare alla propria porzione di legittima le donazioni e i legati ricevuti, con la conseguente impossibilitā di richiedere la riduzione di alcuna donazione (o disposizione testamentaria) ove l'importo di quanto ricevuto per i titoli predetti superi quello della quota di legittima spettantegli.