(massima n. 1)
In caso di omessa pronunzia degli arbitri nel termine stabilito, alla stregua del combinato disposto degli artt. 821 e 823 c.p.c., si deve avere riguardo — al fine di stabilire se la notificazione di volontà delle parti di far valere la decadenza degli arbitri sia pervenuta prima della decisione — al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo della deliberazione da parte della maggioranza degli arbitri.