(massima n. 1)
In tema di arbitrato irrituale, allorché le parti abbiano assegnato agli arbitri il potere di adottare decisioni secondo diritto, il lodo così pronunciato, stante la sua irritualità, è impugnabile soltanto per incapacità e vizi della volontà degli arbitri, con esclusione degli errori di giudizio e di apprezzamento; conseguentemente, allorché la pronuncia arbitrale secondo diritto sia stata resa con riferimento alla dedotta incongruità del prezzo contrattuale relativo all'acquisto di una partecipazione azionaria ed abbia condotto alla determinazione del prezzo, in termini di garanzia della corrispondenza del patrimonio aziendale a quello risultante dal bilancio, è improponibile l'impugnazione che prospetti il vizio di eccesso di potere od abuso di mandato degli arbitri, per errore sulla valutazione di mercato.