(massima n. 1)
L'art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con L. 19 gennaio 1968, n. 62, il quale prevede la clausola compromissoria per arbitrato estero, quale patto idoneo ad escludere la giurisdizione dei giudici degli stati aderenti in favore degli arbitri contrattualmente previsti, si riferisce ad ogni caso in cui la pronuncia arbitrale venga ad acquistare efficacia vincolante e definitiva tra le parti, restando a tal fine irrilevante la qualificabilitą dell'arbitrato stesso come rituale od irrituale secondo l'ordinamento interno