(massima n. 1)
In forza dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con L. n. 62 del 1968, la clausola compromissoria per arbitrato estero č valida quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti ovvero a uno scambio di lettere o telegrammi, con la conseguenza che non č operante qualora sia contenuta soltanto in ordini provenienti dall'acquirente straniero che non risultano accettati dal venditore italiano con lettera né con telegramma.