(massima n. 1)
In forza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (artt. 112 c.p.c.), il giudice adito con una domanda di indennizzo per indebito arricchimento non può accogliere la domanda a diverso titolo, ed in particolare a titolo di adempimento contrattuale o di negotiorum gestio, poiché l'azione di arricchimento senza causa diverge da queste ultime sia per il petitum — costituito dall'indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita — che per la causa petendi, ossia per i fatti giuridici posti a suo fondamento.