(massima n. 1)
La sentenza che decide sulla opposizione agli atti esecutivi dopo avere rigettato l'eccezione di estinzione del processo per inattivitā delle parti č impugnabile con l'appello per il capo relativo a questa eccezione, ai sensi degli artt. 630, 631 c.p.c. e 130 att. c.p.c., e non con il ricorso per cassazione, che č, invece, direttamente proponibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro i capi della sentenza che si riferiscono alla opposizione.