(massima n. 1)
In applicazione dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale, la domanda proposta, con la comparsa di costituzione o nel verbale di prima udienza, da un convenuto contro altro convenuto, ove rientri nella competenza del giudice adito, č ammissibile anche in mancanza di una connessione oggettiva in senso proprio con la domanda principale, purché le due domande dipendano da uno o pił fatti giuridici comuni alle parti (attore compreso), in modo che si presenti opportuna la loro trattazione simultanea.