(massima n. 1)
La cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ex art. 89 c.p.c., anche nel giudizio di legittimità, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice, e nessun rilievo ostativo può acquistare il profilo che la richiesta relativa — attenendo, ad esempio, a espressioni contenute nel controricorso — risulti formulata solo in sede di memorie ex art. 378 c.p.c., posto che in tal caso essa finisce con il valere comunque quale sollecitazione all'esercizio dei poteri d'ufficio. In tali ipotesi, tuttavia, non potrà però concedersi anche all'assegnazione di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni, in quanto, risultando le memorie in questione destinate in via esclusiva ad illustrare e chiarire i motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti, non potrebbe giammai trovare idonea tutela il diritto di difesa del destinatario della domanda risarcitoria, privato — in quanto tale — della possibilità di contare su un congruo termine per l'esercizio della facoltà di replica.