(massima n. 1)
L'art. 89 secondo comma c.p.c., che prevede la possibilitą di assegnare alla persona offesa dalle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti difensivi di un giudizio, una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale,non trova applicazione quando l'offeso non sia una delle parti ma il giudice che ha deciso la controversia.