(massima n. 1)
L'esistenza di un precedente giudicato non può di per sé dar luogo a presunzione di malafede in relazione ad un successivo comportamento della parte che ad esso sia oggettivamente contrario e che si basi su tesi giuridiche non manifestamente pretestuose ed infondate, occorrendo per l'affermazione di tale stato soggettivo uno specifico accertamento, nell'osservanza dei rispettivi oneri di deduzione e di prova gravanti sulle parti secondo il principio che mentre la buonafede si presume la malafede dev'essere di volta in volta dimostrata. (Principio affermato in fattispecie in cui l'Inps, dopo un giudicato affermativo della natura industriale della casa di cura ai fini degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, conv. con L. n. 1089 dello stesso anno, aveva ancora contestato l'applicabilità di tali sgravi in favore della stessa casa di cura).