(massima n. 1)
La sentenza che, nell'accogliere integralmente la domanda proposta nei confronti dell'ente previdenziale ed avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno subito a causa del ritardato pagamento di un credito concernente una prestazione previdenziale, disponga la compensazione delle spese di lite, non viola le disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., qualora lo stesso ricorrente abbia gią ottenuto, in separato giudizio promosso nei confronti dello stesso ente, una sentenza di condanna generica alla corresponsione della suddetta prestazione, atteso che il suddetto comportamento processuale si pone in contrasto con la norma di cui all'art. 88 c.p.c., che prevede l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza.