(massima n. 1)
In caso di inosservanza da parte dei difensori del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, a norma dell'art. 88, secondo comma, c.p.c., il giudice ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di esse, atteso che tale violazione può configurare, a loro carico, un'infrazione sanzionabile ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, ove il comportamento non sia conforme alla dignità e al decoro della professione (nella specie la S.C. ha ravvisato tale inosservanza nella sottoscrizione di un ricorso per cassazione da parte di due difensori privi dello ius postulandi, in quanto non iscritti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, ed ha conseguentemente disposto la trasmissione, con separata ordinanza, della sentenza e del verbale dell'udienza di discussione al Consiglio nazionale forense ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione).