(massima n. 1)
In materia di spese processuali, al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall'art. 88 c.p.c. Tale violazione, inoltre, è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese (in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, in controversia previdenziale, aveva condannato l'INPS al pagamento delle spese processuali, sul presupposto che l'ente previdenziale avesse concorso a dare origine alla controversia negando, in radice, la sussistenza di una inabilità temporanea assoluta conseguita ad infortunio sul lavoro e sostenendo questa tesi in giudizio).