(massima n. 1)
Il potere del giudice di merito di riferire alle autoritā che esercitano il potere disciplinare sui difensori in caso di violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtā e probitā, ovvero di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice, costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione e non č sindacabile in sede di legittimitā.