(massima n. 1)
Il dovere di lealtà e probità processuale, che grava sulle parti e sui loro difensori, a norma dell'art. 88, primo comma, cod. proc. civ., impone all'avvocato, cui sia stata sollecitata una presa di posizione su di un'istanza chiara e ben definita, non solo di rispondere, ma anche di esprimersi in maniera altrettanto comprensibile e, soprattutto, di attenersi ad una logica di tipo binario, che non ammette formule di dubbia lettura, né ipotesi terze fra l'affermazione e la negazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dichiarazione di "rimettersi" alla decisione del giudice, formulata da un difensore in presenza di richiesta di sospensione del giudizio, ai seni dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., proveniente da altro procuratore, dovesse intendersi equivalente ad una adesione all'istanza, mostrando una sostanziale non avversità ad essa).