(massima n. 1)
In tema di liquidazione delle spese processuali, in mancanza della fattura, l'avvenuto pagamento dell'onorario al consulente di parte non può desumersi soltanto dalla sua partecipazione alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, in quanto codesta partecipazione, pur attestando l'effettività della prestazione professionale, non sta inequivocabilmente a dimostrare che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente.