(massima n. 1)
In tema di rappresentanza sostanziale, il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non può essere rilevato d'ufficio o dedotto per la prima volta in sede di legittimità (come si verifica, al contrario, per il conflitto di interessi nella rappresentanza processuale), ma può essere fatto valere esclusivamente in sede di merito e dal solo rappresentato, non anche dal terzo che con questi sia venuto in rapporti.