(massima n. 1)
L'incapacità processuale è collegata all'incapacità legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale. Pertanto, l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a che non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio previsto dall'art. 419 c.c., perché soltanto per effetto di tali provvedimenti egli viene messo in stato di incapacità legale. In mancanza di questi provvedimenti, all'incapace naturale non può esser nominato il curatore provvisorio, previsto dall'art. 78 c.p.c. a tutela dei soggetti legalmente incapaci privi di rappresentanti, salvo quanto disposto, con normale speciale, per il giudizio di divorzio, dall'art. 4, terzo comma, della L. 1 dicembre 1970, n. 898. Questi principi sono applicabili anche agli infermi di mente ricoverati in manicomio, poiché costoro sono equiparati agli interdetti solo per quanto attiene alla sospensione della prescrizione e, al pari degli interdicendi, perdono la capacità legale soltanto a seguito della nomina, da parte del tribunale che ha disposto l'internamento definitivo, del tutore provvisorio previsto dall'art. 420 c.c. nonché (sotto la denominazione di amministratore provvisorio) dagli artt. 2 della legge n. 34 del 1904 e del R.D. n. 615 del 1909.